Art. 1.
(Incremento dell'edilizia carceraria).

      1. Entro l'anno 2007 il Ministro della giustizia, per ciascuna delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, ad eccezione della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, approva un piano di incremento dell'edilizia e delle strutture carcerarie esistenti in misura tale da incrementare del 50 per cento la capacità ricettiva degli istituti di pena oggi esistenti.
      2. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia approva altresì un piano di reclutamento delle unità di polizia penitenziaria necessarie e conseguenti all'incremento di cui al medesimo comma 1, procedendo a specifici concorsi.